Leicità del trattamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  2. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  4. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
  5. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  6. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

Regolamento Europeo 2016/679 – Art. 6

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