DPO: è sufficente 1 DPO per gruppo imprenditoriale?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che un gruppo imprenditoriale (v. definizione di cui all’art. 4, n. 19) possa designare un unico responsabile della protezione dei dati personali, purché tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (sul concetto di “raggiungibilità”, v. punto 2.3 delle linee guida in precedenza menzionate).

Inoltre, dovrà essere in grado di comunicare in modo efficace con gli interessati e di collaborare con le autorità di controllo.

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