Le risposte del Garante sui Registri dei Trattamenti

L’8 Ottobre 2018 il Garante Privacy ha emanato delle FAQ sul registro delle attività di trattamento che chiariscono gli obblighi di tenuta e i titolari che rientrano nell’obbligo… praticamente tutti!

Elaboriamo schematicamente le caratteristiche e differenze.

Chi deve redigere i registri dei trattamenti?

  • Imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti
  • Chi effettua trattamenti che possano presentare un rischio, anche non elevato
  • Chi effettua trattamenti che comprendano dati particolari (Art. 9.1)

Ad esempio

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.);
  •  liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);
  • associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati […]
  • Condomini che trattino “categorie particolari di dati”

Quali informazioni deve contenere?

    • I registri dei trattamenti devono riportare le informazioni presenti nel Reg.EU 679/2016 Art. 30, in breve:
      • Finalità del trattamento
      • Descrizione delle categorie di interessati e di dati personali
      • Categorie di destinatari
      • Trasferimento di dati verso paesi terzi
      • Termini di cancellazione
      • Descrizione generale delle misure di sicurezza

inoltre…

  • I registri possono contenere ulteriori informazioni, incluse anche le indicazioni di eventuali “referenti interni” individuati dal titolare.I registri devono essere aggiornati costantemente, tenendo traccia degli aggiornamenti apportati
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