Il meccanismo sanzionatorio introdotto dal nuovo Regolamento è del tutto differente dalla metodologia introdotta dal D.Lgs. 196/03.
L’ormai vecchio decreto prevedeva una serie di sanzioni mirate, descritte dagli articoli 161 al 170.
Tali sanzioni potevano variare indicativamente fra i € 3.000 e i € 60.000. Con alcuni provvedimenti emanati negli scorsi anni, la sanzione poteva essere quadruplicata in base al tenore dell’azienda.
Oltre ciò ogni sanzione era relazionata a un determinato Illecito.
Ad esempio
- Omessa o inidonea informativa all’interessato (Art. 161) > da € 3.000 a € 30.000
- Omessa o incompleta notificazione (Art.163) da € 10.000 a € 60.000
La normativa prendeva anche in esame sanzioni penale, commisurate al reato incorso.
Cosa cambia
Il nuovo regolamento non prevede più sanzioni mirate per un determinato illecito, ma prevede 11 punti di valuazione (Art. 83). Si noti che le sanzioni devono assumere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
In questa nuova dimensione, vengono previste sanzioni fino a € 20.000.000 o fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’azienda che commette l’illecito.
Nulla si menziona, invece, sulle sanzioni penali che ricadono nella giurisdizione nazionale di ogni stato membro.